Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge dello Stato 17/07/2020 n. 77
(Gazzetta ufficiale 18/07/2020 n. 180) ha introdotto nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di ristrutturazione con efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (SismaBonus).
Il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Possono accedere alle detrazioni:
L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
a – Interventi d’isolamento termico – cappotto termico in condomini e case unifamiliari
Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (come ad esempio il cappotto termico) dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
€50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
€40.000 per ciascuna unità immobiliare in edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari
€30.000 per ciascuna unità familiare in edificio composto da più di 8 unità immobiliari
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.
b – Impianti centralizzati in condomini
La detrazione al 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:
– il riscaldamento;
– il raffrescamento;
– la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
€20.000 per ciascuna unità immobiliare, per edifici composti da un massimo di 8 unità immobiliari
€15.000 per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di di 8 unità immobiliari
c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione in case unifamiliari
Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:
– il riscaldamento;
– il raffrescamento;
– la fornitura di acqua calda sanitaria;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.
Requisito indispensabile per l’ottenimento dell’Ecobonus 110% 2020 è il miglioramento di 2 classi energetiche (ove non possibile: la classe più alta) testimoniato dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una “dichiarazione asseverata”. Copia dell’asseverazione verrà inviata ad ENEA per via telematica.
Sì ma, ad oggi, solo se installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o impianto di riscaldamento) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico.
Potranno essere detratti con il superbonus 110%:
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al Gestore dei Servizi Energetici e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.
Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già in vigore per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali, godono della nuova aliquota del 110%.
Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento.
La cessione del credito è prevista e la novità è che è ammesso farla non solo all’impresa che esegue i lavori, con lo sconto in fattura, ma anche a soggetti terzi come banche e intermediari finanziari.
Questo permette teoricamente di realizzare i lavori a costo zero. Per cedere il credito (le cessioni saranno gestite con la piattaforma dell’Agenzia delle entrate) servirà un visto di conformità del Caf, del commercialista o di soggetti abilitati secondo normativa vigente.
La gratuità degli interventi è garantita solo nel caso in cui tutti questi rientrino tra quelli previsti dal Superbonus 110% e rispettino i massimali di spesa previsti per ciascun intervento
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